Liquida

Sentenza del tribunale di Palermo corte di assise sezione terza

by on Apr.20, 2007, under Peppino Impastato

L'anno duemiladue, il giorno undici del mese di Aprile, la Corte di Assise così composta:

1. Dott. Claudio Dall'Acqua, Presidente
2. Dott. Roberto Binenti , Giudice a latere
3. Sig. Rosanna Giorni, Giudice Popolare
4. Sig. Giovanni Traina , Giudice Popolare
5. Sig. Giovanna Cinà, Giudice Popolare
6. Sig. Domenico Biundo, Giudice Popolare
7. Sig. Giovanna Pollina, Giudice Popolare
8. Sig. Antonio Davì, Giudice Popolare con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Franca Imbergamo e l'assistenza del Cancelliere Dott.ssa Annamaria Giunta, ha pronunziato la seguente sentenza nel procedimento penale

CONTRO Badalamenti Gaetano, nato a Cinisi il 14.09.1923, difeso di fiducia dagli Avv.ti Paolo Gullo e Girolamo D'Azzò del Foro di Palermo; detenuto per altro c/o il Carcere Federale di Fairton – New Jersey USA – Presente nell'aula in collegamento audiovisivo con quella di udienza (non comparso all'atto della lettura del dispositivo a seguito di rinunzia)

Imputato
a) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p. per avere, quali ideatori e mandanti, in concorso tra loro e con ignoti esecutori materiali, cagionato, con premeditazione, la morte di Giuseppe Impastato con l'uso di materiale esplosivo del tipo dinitrotoluene la cui deflagrazione dilaniava la vittima, provocandone l'immediato decesso; In Cinisi il 09.05.1978a) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p. per avere, quali ideatori e mandanti, in concorso tra loro e con ignoti esecutori materiali, cagionato, con premeditazione, la morte di Giuseppe Impastato con l'uso di materiale esplosivo del tipo dinitrotoluene la cui deflagrazione dilaniava la vittima, provocandone l'immediato decesso; In Cinisi il 09.05.1978

b) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 2 e 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. modif., 61 n. 2 c.p., per avere in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, illegalmente detenuto e portato il luogo pubblico materiale esplosivo del tipo dinitrotoluene. In Cinisi il 09.05.1978 b) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 2 e 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. modif., 61 n. 2 c.p., per avere in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, illegalmente detenuto e portato il luogo pubblico materiale esplosivo del tipo dinitrotoluene. In Cinisi il 09.05.1978

Parti costituite
Bartolotta Felicia, nata a Cinisi il 24.5.1916, e Impastato Giovanni, nato a Cinisi il 26.6.1953, rispettivamente madre e fratello di Impastato Giuseppe, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Gervasi del Foro di Palermo; Comune di Cinisi, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Palazzolo; Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.

Conclusioni delle parti

All'udienza del 15.1.2002: il Pubblico Ministero ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la condanna dello stesso alla pena dell'ergastolo e alle pene accessorie, nonché al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili; l'Avv. Giangiacomo Palazzolo, in sostituzione dell'Avv. Leonardo Palazzolo, ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e la condanna dello stesso anche al risarcimento del danno cagionato al Comune di Cinisi, come da conclusioni scritte depositate; l'Avv. Vincenzo Gervasi ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e la condanna dello stesso anche al risarcimento del danno cagionato al Bertorotta Felicia ed Impastato Giovanni, come da conclusioni scritte depositate; all'udienza del 9.4.2002 l'Avv. Fabio Caserta, per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e la condanna dello stesso anche al risarcimento del danno cagionato alla Regione Siciliana, come da conclusioni scritte depositate; l'Avv. Girolamo D'Azzò ha chiesto l'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto; all'udienza del 10.4.2002 l'Avv. Paolo Gullo ha chiesto l'assoluzione dell'imputato ai sensi del comma I dell'art. 530 c.p.p.

Svolgimento del processo

In data 25.5.1997 il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunalechiedeva il rinvio a giudizio di Badalamenti Gaetano e Palazzolo Vito, affinché rispondessero dei reati indicati in epigrafe loro contestati in concorso. Con riguardo alla posizione del primo, detenuto negli Stati Uniti in espiazione di pena inflitta in quel paese, non si dava corso all'udienza preliminare, poiché, dopo la sua fissazione, perveniva richiesta di giudizio immediato avanzata dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale ed il G.U.P. presso questo Tribunale provvedeva in conformità, con decreto emesso il 23.11.1999. All'udienza del 26.1.2000, fissata per la celebrazione del dibattimento davanti alla III Sezione della Corte di Assise di questo Tribunale, in composizione diversa da quella sopra indicata, si prendeva atto che il Badalamenti aveva fatto presente di voler "partecipare personalmente" al dibattimento e però non era comparso per il legittimo impedimento dovuto alla detenzione negli U.S.A. Il processo veniva, pertanto, rinviato all'udienza del 27.4.2000, riservandosi la Corte di valutare la possibilità prospettata dall'accusa di assicurare la comparizione dell'imputato all'udienza con le modalità della "partecipazione al dibattimento a distanza" previste dall'art. 146 bis disp. att. c.p.p. A seguito dell'astensione dei giudici che originariamente componevano la Corte e che, al contempo, trattavano il giudizio abbreviato instaurato per gli stessi fatti a carico di Palazzolo Vito, conformemente a quanto disposto dal Presidente del Tribunale, era chiamata a celebrare il presente giudizio, all'udienza del 27.4.2000 e fino alla pronunzia della sentenza, la Corte costituita dai giudici sopra indicati. Alla predetta udienza del 27.4.2000, presosi preliminarmente atto della persistenza del legittimo impedimento a comparire dell'imputato a causa del suo stato di detenzione all'estero, era nuovamente ordinato il rinvio della trattazione. Contestualmente, la Corte disponeva, però, la "partecipazione al dibattimento" del Badalamenti "a distanza" ai sensi dell'art. 146 bis c.p.p. disp. att. c.p.p., in forza delle articolate argomentazioni riportate nell'ordinanza allegata al verbale di udienza, che inducevano a ravvisare la sussistenza delle seguenti condizioni: si procedeva nei confronti di imputato detenuto; per un reato contemplato dall'art. 51 comma III bis c.p.p.; erano state evidenziate ragioni di sicurezza che sconsigliavano la consegna anche solo temporanea del Badalamenti per consentirne la presenza in aula. Inoltrando la conseguente "richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale" ai sensi dell'art. 727 c.p.p., il Presidente della Corte, con nota del 9.5.2000, chiedeva alle competenti autorità italiane ed americane che fosse assicurata l'attivazione del collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo di custodia del Badalamenti e che fossero, altresì, garantite le seguenti condizioni: a) la continua e reciproca visibilità dell'imputato in USA, da parte della Corte procedente in Palermo e di questa da parte dell'imputato, per tutta la durata delle udienze, con facoltà assicurata a quest'ultimo di intervenire in qualsiasi momento, per rendere dichiarazioni spontanee; b) collegamento telefonico continuativo, mediante linea riservata, per tutta la durata di ogni udienza, tra l'imputato presente nella postazione in USA e il suo difensore che fosse presente nell'aula della Corte di Assise; c) possibilità per detto difensore di accedere nella postazione videocollegata ove si fosse trovato il Badalamenti e di colloquiare con lui, durante la celebrazione dell'udienza; d) disponibilità di un ufficiale di polizia giudiziaria italiano (da individuarsi tramite accordi con il Ministero di Giustizia e altri uffici competenti anche aventi sede in USA), che potesse accedere in occasione dell'udienza presso la postazione viedocollegata ove si fosse trovato l'imputato, onde procedere alle operazioni di verbalizzazione previste dalla legge (art. 146 bis comma VI disp. att. c.p.p.). L'assenso a tali condizioni veniva prestato anche dalle Autorità USA, potendosi ravvisare una di quelle forme di assistenza "compatibili con la legislazione dello Stato richiesto" menzionate dall'ultima parte del comma II dell'art. 1 del "Trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America", sottoscritto a Roma il 9.11.1982. Come la Corte aveva modo di precisare, in diverse ordinanze rese nel corso delle successive udienze in cui veniva assicurata la "partecipazione a distanza" dell'imputato con l'osservanza delle modalità di cui sopra, trattandosi di attività processuale svolta direttamente davanti al giudice italiano e secondo le norme proprie del processo celebrato in Italia, senza alcuna interferenza da parte delle autorità degli Stati Uniti chiamate solamente a garantire la chiesta assistenza ai fini dell'espletamento dell'attività giurisdizionale in Italia davanti al giudice italiano, il Badalamenti avrebbe potuto essere difeso, nei modi indicati dall'art. 146 bis c.p.p., esclusivamente dai suoi legali abilitati ad assisterlo, secondo la legge italiana, davanti all'autorità italiana. Così come non si mancava di osservare, a seguito di specifiche doglianze, che l'imputato avrebbe potuto esercitare pienamente il suo diritto di difesa nel corso del dibattimento, rendendo direttamente davanti al giudice italiano dichiarazioni spontanee (come è avvenuto) e l'esame (ove avesse voluto sottoporsi a tale atto), previa assicurazione delle particolari condizioni prescritte dal menzionato articolo 146 bis (presenza di un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza). Sicché, si faceva notare che, trattandosi di attività giurisdizionale espletata nell'aula di udienza italiana, con la collaborazione degli Stati Uniti ai soli fini dell'attivazione del video-collegamento nei modi richiesti, alcun pregiudizio sarebbe potuto derivare – in applicazione della legge di quel paese – dal libero esercizio del diritto di difesa. Ciò nonostante, tali questioni venivano riproposte dalla difesa all'udienza del 28.6.2001, eccependosi, sotto altro aspetto, la nullità degli atti fino a quel momento espletati, in quanto il presente processo a carico del Badalamenti sarebbe stato instaurato in Italia in violazione del principio di specialità dettato in materia di estradizione dagli artt. 699, 721 c.p.p., 14 e 15 della "Convenzione europea di estradizione", resa esecutiva in Italia con la legge 30 gennaio 1960, n. 300. Ma, la Corte, con ordinanza resa nel corso della medesima udienza, al cui contenuto in questa sede va fatto riferimento, disattendeva anche tale ulteriore eccezione, evidenziando come fosse, comunque, improprio il richiamo agli obblighi previsti dalle norme di cui sopra, essendo essi operanti, quale particolare limite all'esercizio della giurisdizione, solo in caso di concessione di estradizione e cioè della consegna dell'imputato allo Stato italiano (nella specie non avvenuta). In seguito, la difesa reiterava le sue doglianze, lamentando anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p., senza però considerare che la Corte Costituzionale era stata già chiamata ad esprimersi su detta norma, dichiarando infondate analoghe questioni. Peraltro, questa Corte, nella motivazione dell'ordinanza resa all'udienza del 4.12.2001 con la quale era dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, evidenziava che nel frattempo la materia era stata espressamente regolata dall'art. 16 della Legge 5 ottobre 2001, n. 367, che, introducendo nelle disp. att. del c.p.p. l'art. 205 ter, prevedeva espressamente la "partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero", proprio nelle ipotesi di cui all'art. 146 bis disp. att. c.p.p. e con le modalità richieste, assentite e concretamente assicurate nel presente giudizio, coerentemente agli accordi internazionali di cui al Trattato con gli Stati Uniti del 1960 ed alla normativa interna italiana e degli Stati Uniti. E si noti che, anzi, l'art. 205 ter disp. att. c.p.p. prescriveva tassativamente che "La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo…". Né va omesso di considerare, a riprova che si tratta di attività giurisdizionale che si svolge esclusivamente davanti all'autorità giudiziaria italiana, che, alla stregua di quanto ora previsto dall'art. 384 bis c.p. introdotto dall'art. 17 della Legge 5.10.2001, n. 367, i delitti di cui agli artt. 366, 367, 368, 369, 371 bis, 372 e 373 c.p., consumati in occasione di collegamenti audiovisivi come quello di cui al citato art. 205 bis disp. att. c.p.p., vanno considerati, a tutti gli effetti, commessi nel territorio dello Stato e puniti secondo la legge italiana. Altre questioni attinenti alla corretta instaurazione del rapporto processuale, sotto il profilo della regolarità delle notifiche all'imputato, erano poste dalla difesa all'udienza del 21.9.2000 e disattese dalla Corte con ordinanza resa nel corso di tale udienza cui può farsi rinvio. Indi, nella medesima udienza, erano ammesse le costituzioni di parte civile suindicate e dichiarate invece inammissibili (e dunque escluse) quelle proposte dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, dal Centro Siciliano di Documentazione e dal Partito di Rifondazione Comunista. Con la stessa ordinanza, la Corte provvedeva anche in ordine alle questioni attinenti alla formazione del fascicolo del dibattimento. Dopo l'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti, aveva inizio l'istruzione dibattimentale, con l'audizione all'udienza del 21.10.2000 di alcuni dei testi indicati dall'accusa; istruzione che si svolgeva nel corso di numerose udienze ove erano escussi altri testi ed imputati in procedimento connesso già ammessi e che dava luogo anche all'acquisizione di numerosi documenti, di atti irripetibili e di altri atti di indagini (in quest'ultimo caso previo consenso delle parti), nonché all'ammissione ed all'espletamento dell'esame di testimoni ed imputati in procedimenti connesso non inizialmente indicati dalle parti. Con ordinanza resa all'udienza del 24.7.2001, la Corte, avvalendosi tuttavia dei poteri di cui all'ultima parte del comma IV dell'art. 495 c.p.p., revocava l'ammissione di alcune prove addotte dalla difesa, divenute superflue in considerazione dell'istruzione già espletata. All'udienza del 15.1.2002, erano indicati gli atti utilizzabili per la decisione e si dava atto dell'ultimazione dell'assunzione delle prove. Esaurita la discussione, che si svolgeva nel corso delle udienze sopra indicate, il Presidente, all'udienza del 10.4.2002, dichiarava chiuso il dibattimento; sicché la Corte, previo allontanamento dei giudici popolari supplenti, si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza, pubblicata il 11.4.2002, mediante la lettura del dispositivo da parte del Presidente, in pubblica udienza.

P.Q.M. Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;

DICHIARA Badalamenti Gaetano colpevole del reato di omicidio premeditato di cui al capo a) della rubrica e lo condanna alla pena dell'ergastolo, nonché al pagamento delle spese processuali;

DICHIARA l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'espiazione della pena, ordinando la pubblicazione per estratto della presente sentenza, per una sola volta ed a spese del condannato, sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "La Repubblica" e mediante l'affissione nell'albo del Comune di Palermo ed in quello del Comune di Cinisi. Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.;

CONDANNA Badalamenti Gaetano al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, Bartolotta Felicia, Impastato Giovanni, Comune di Cinisi in persona del Sindaco pro-tempore e Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, rimettendo le parti per la liquidazione dei danni dinanzi al giudice civile ed assegnando a Bartolotta Felicia ed Impastato Giovanni una provvisionale che determina in 150.000 euro per la prima e in 100.000 euro per il secondo.

CONDANNA altresì, l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle dette parti civili, liquidandole in favore di Bartolotta Felicia ed Impastato Giovanni in complessivi 35.000 euro, in essi compresi 25.000 euro per onorario, oltre IVA e C.P.A. come per legge, nonché in favore del Comune di Cinisi e della Regione Siciliana, d'ufficio, in complessivi 5.000 euro ciascuno, in essi compresi 4.000 euro per onorari. DICHIARA non doversi procedere nei confronti di Badalamenti Gaetani in ordine al reato continuato di cui al capo b) della rubrica, perché estinto per prescrizione. Visto l'art. 544 c.p.p.,

INDICA il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.Palermo 11 Aprile 2002 Il Giudice estensore Il Presidente

Centro Siciliano di Documentazione "Giuseppe Impastato", Via Villa Sperlinga 15, I-90144 Palermo, Italia. TF 091.6259789, Fax 091.348997

Leggi: Le motivazioni della sentenza 


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